Differenza tra sconto in fattura e cessione del credito
La differenza tra lo sconto in fattura e la cessione del credito possiamo definirla in questo modo:
- Parliamo di sconto in fattura quando il costo dei lavori viene abbattuto direttamente dall'impresa esecutrice per un importo che non può eccedere il costo stesso dei lavori;
- Nel caso della cessione del credito, il cliente cede il diritto alla detrazione fiscale in cambio di un rimborso fino ad un importo massimo corrispondente alla somma detraibile nella dichiarazione dei redditi.
Cessione del credito e sconto in fattura: cosa cambia
Dal 30 marzo 2024, successivamente al Decreto "Superbonus" 39/2024 in materia di agevolazioni fiscali, cessione del credito e sconto in fattura non sono più applicabili su installazione di impianti fotovoltaici, installazione per la ricarica di veicoli elettrici, interventi di efficienza energetica e recupero del patrimonio edilizio.
Cessione del credito e sconto in fattura restano opzioni valide in alcuni casi.
Andando un po' più nello specifico...
Il comma 1, lettera a) del DL 39/2024 abroga sconto in fattura e cessione del credito alternative alla detrazione Irpef, per i lavori, successivi al 30 marzo 2024 effettuati dagli Iacp, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e degli enti del Terzo settore.
Il comma 1, lettera b), precisa che tale abrogazione non riguarda gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L'agevolazione, in questo caso, viene mantenuta fino a esaurimento dei fondi disponibili pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali, 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.
Il comma 4 chiarisce che sconto in fattura e cessione del credito sono ancora in vigore per le spese che riguardano gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sostenute fino al 30 marzo 2024. Dopo tale data le due opzioni restano valide se, prima del del 30 marzo 2024, è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo; se sono già iniziati i lavori; se è stato stipulato un accordo per la fornitura di beni o servizi oggetto dei lavori e sia già stato versato un acconto sul prezzo.




