L’errore nell’applicazione della normativa
La Manovra 2024 aveva previsto una riduzione delle aliquote di rendimento per alcune categorie di lavoratori iscritti alle casse ex-Inpdap (CPDEL, CPS, CPI e CPUG), con l’obiettivo di contenere la spesa previdenziale.
Questa misura era destinata esclusivamente alle pensioni anticipate, in particolare per i soggetti con meno di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. Durante l’iter legislativo, infatti, era stato chiarito che le pensioni di vecchiaia sarebbero rimaste escluse da tali riduzioni.
In fase di applicazione, tuttavia, i criteri più restrittivi sono stati estesi anche ai trattamenti di vecchiaia. Ciò ha comportato una riduzione indebita dell’importo mensile per numerosi pensionati del settore pubblico.
Il chiarimento dell’INPS
Con il messaggio n. 787 del 5 marzo 2026, l’INPS ha recepito la corretta interpretazione della norma, distinguendo tra le diverse tipologie di pensionamento.
- L’Istituto ha stabilito che:
- le pensioni anticipate restano soggette alle nuove aliquote ridotte;
- le pensioni di vecchiaia continuano a essere calcolate con le aliquote di rendimento precedenti, più favorevoli.
Questa precisazione riguarda anche i trattamenti ottenuti tramite cumulo dei periodi contributivi dopo la cessazione del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione.
Ricalcolo automatico e pagamento degli arretrati
La correzione dell’errore avverrà automaticamente. I pensionati interessati non devono presentare alcuna domanda.
L’INPS procederà a:
- riesaminare le posizioni coinvolte;
- riliquidare gli importi pensionistici;
- erogare gli arretrati maturati dalla decorrenza della pensione.
Oltre alle somme non corrisposte, verranno riconosciuti anche:
- gli interessi legali;
- la rivalutazione monetaria, calcolata per compensare la perdita di potere d’acquisto.
Annullamento dei debiti e gestione dei ricorsi
Un ulteriore aspetto riguarda eventuali debiti notificati ai pensionati a seguito dell’errore di calcolo.
L’INPS ha disposto:
- l’annullamento delle partite debitorie considerate non dovute;
- la riclassificazione delle stesse come insussistenti.
Per quanto riguarda i ricorsi amministrativi ancora in corso, le sedi territoriali procederanno in autotutela, annullando i provvedimenti precedenti e adeguandoli ai criteri corretti.




