L’imposta di bollo sui contratti di prestito
Attualmente, la stipula di un contratto di prestito prevede generalmente il pagamento di un’imposta di bollo pari a 16 euro, oppure di un importo proporzionale in base alla tipologia di contratto.
Nel caso dei prestiti di piccola entità, questa somma può rappresentare una percentuale rilevante rispetto all’importo finanziato. Proprio per questo motivo la normativa introduce alcune eccezioni, eliminando l’imposta in determinate situazioni.
Quando è prevista l’esenzione
Le nuove disposizioni sono contenute nei commi 145 e 146 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026, che individuano tre categorie di prestiti per cui l’imposta di bollo non sarà dovuta.
L’esenzione riguarda:
- Prestiti inferiori a 200 euro
Sono inclusi i finanziamenti di importo molto ridotto, spesso utilizzati per sostenere piccole spese quotidiane o operazioni di microcredito. - Prestiti a tasso zero
Rientrano in questa categoria i contratti di finanziamento che non prevedono interessi né altri oneri accessori a carico del consumatore. - Finanziamenti a breve termine con commissioni minime
L’esenzione si applica anche ai prestiti in cui il rimborso dell’importo avviene entro tre mesi e che prevedono commissioni di importo limitato.
Quando entrano in vigore le nuove regole
Nonostante la normativa sia già stata approvata, le nuove esenzioni non si applicano immediatamente.
Le disposizioni entreranno infatti in vigore per i contratti stipulati a partire dal 20 novembre 2026. Fino a quella data continueranno ad applicarsi le regole attualmente in vigore, che prevedono il pagamento dell’imposta di bollo secondo le modalità tradizionali.




