Il ruolo del garante per un prestito
Ricoprire il ruolo del garante per un prestito porta con sé diverse responsabilità nonché doveri a cui attenersi. In primo luogo, un garante è tenuto a conoscere i dettagli del finanziamento, soprattutto la data di scadenza delle rate; questo perché, nel caso in cui il debitore non dovesse riuscire a sostenere la spesa, sarà proprio il garante a subentrare nel pagamento.
Infatti, nel caso in cui il debitore non dovesse pagare la rata, per impossibilità o dimenticanza e il garante non ne fosse a conoscenza, l'istituto di credito può provvedere ad inviare una segnalazione per entrambi, per esempio, al CRIF. Questo comporterebbe “un'iscrizione” alla lista dei cattivi pagatori da cui ne conseguirebbero problemi e ostacoli nel caso in cui si voglia richiedere un prestito in futuro.
Chi fa da garante può richiedere un prestito?
Fare da garante per un parente o un amico non preclude la possibilità di fare richiesta di un finanziamento o un mutuo per se stessi. Non esistono infatti dei vincoli bensì, il requisito richiesto, sarà come sempre la presenza di una solidità finanziaria sufficiente a garantire il pagamento delle rate.
Viceversa, se si possiede già un finanziamento o mutuo in corso e si dovesse presentare la necessità di fare da garante, ciò si potrebbe fare sempre nel rispetto del rapporto rata-reddito e se non si possiedono segnalazioni alle banche dati del Sistema di Informazione Creditizia.
Il garante del prestito può compiere, per legge, un'azione di regresso nei confronti del debitore principale.
Come può tutelarsi il garante di un prestito
Esistono diverse leggi a tutela di un garante nel caso in cui dovesse intervenire al rimborso al posto del debitore. Queste norme permettono al garante di chiedere la restituzione di quanto dato all'istituto di credito direttamente al debitore. Detto questo, resta l'obbligo del garante di intervenire qualora il debitore non provveda al rimborso del finanziamento.
Come dicevamo, ci sono leggi a supporto del garante che gli offrono la possibilità di compiere un'azione di regresso nei confronti del debitore. Sono 4 articoli del Codice Civile, nello specifico: Art. 1950, Art. 1951, Art. 1952, Art. 2871.
In sintesi questi articoli sottolineano la possibilità da parte del garante di chiedere al contraente del prestito la restituzione di quanto versato all'istituto di credito con l'aggiunta degli interessi e delle spese affrontate.




