Rinegoziare la Cessione del Quinto: cosa comporta?
Rinegoziare la Cessione del Quinto comporta una riduzione della quota mensile che viene trattenuta direttamente dalla busta paga o dalla pensione; questo permetterà al cliente di diminuire l'impatto della rata sulla sua retribuzione mensile.
Rinegoziare la Cessione del Quinto significa anche ottenere ulteriore liquidità. Infatti, allungando la durata del finanziamento, si otterrà una somma aggiuntiva indicativamente uguale alla somma delle rate precedentemente trattenute e ridotte dei costi connessi alla rinegoziazione.
La rinegoziazione della Cessione del Quinto è regolata dalle Legge 141/10 che elenca i requisiti e le condizioni necessarie affinchè tale rinegoziazione possa essere messa in atto.
Quando è possibile rinegoziare la Cessione del Quinto?
Secondo la Legge 141/10 il requisito principale per rinegoziare la Cessione del Quinto è aver pagato almeno il 40% delle rate.
Data inoltre una Cessione del Quinto di 5 anni, si potrà procedere alla rinegoziazione solo dopo 2 anni. Se invece il piano di ammortamento è stato inizialmente fissato a 10 anni, si potrà rinegoziare la Cessione del Quinto solo dopo 4 anni. La rinegoziazione può essere effettuata anche presso società finanziarie diverse rispetto a quella che ha erogato il prestito iniziale.
Quando non è possibile rinegoziare la Cessione del Quinto?
Non sarà possibile rinegoziare la Cessione del Quinto nel caso in cui il cliente non abbia effettuato il pagamento di almeno il 40% delle rate o prima che sia trascorso il tempo stabilito, come sopra indicato.
Se tutto scorre liscio, una volta presentati i documenti al consulente (documento di identità, tessera sanitaria, ultima busta paga e ultimo CUD) e verificati i requisiti del cliente, viene formulato il preventivo che, se accettato, verrà inviato in delibera all'Ufficio interno. Questo passaggio non richiede tempi lunghi.
Inoltre, non sarà possibile rinegoziare la Cessione del Quinto nel caso in cui ulteriori trattenute in busta paga non permetteranno un accumulo adeguato al previsto livello di TFR.




